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Il regime agevolato forfettario è un regime di vantaggio previsto per le nuove attività imprenditoriali, sottoposto a particolari requisiti soggetti (entità dei compensi elargiti e ammontare dei compensi percepiti in qualità di lavoratore dipendente) ed oggettivi (limite dei ricavi).
Il regime forfettario è destinato alle persone fisiche che esercitano attività d'impresa, arti o professioni.
Dall'emanazione della Legge di Bilancio 2020 il nuovo regime, introdotto originariamente dalla L.190/2014, prevede i seguenti requisiti di accesso:
ricavi o compensi percepiti nell'esercizio non superiori ad Euro 65.000 per la totalità delle attività svolte (ad esempio nel caso si svolgano diverse attività d'impresa afferenti a diversi codici ATECO).
sostenuto spese destinate a lavoro dipendente, accessorio o a collaboratori, comprese le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili in contratti di associazione in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro, non superiori ad Euro 20,000
Aver percepito nell'anno precedente all'apertura della nuova attività in regime agevolato compensi per prestazioni di lavoro dipendente non superiori ad Euro 30.000 risultati dalla Certificazione Unica.
Il regime forfettario è precluso:
alle persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali IVA (come, ad esempio, imprese agricole o imprese che trattano beni usati, che sono soggetti a particolari regimi agevolati);
ai non residenti ad eccezione delle persone che producono in Italia almeno il 75% del loro reddito
agli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che siano anche presenti in partecipazione in società di persona, associazioni professionali o imprese familiari e anche in società di capitali, nel momento in cui vi sia una presunzione di controllo su queste, diretta o indiretta.
alle persone fisiche che esercitino un'attività in qualche modo riconducibile all'attività svolta da precedenti datori di lavoro o aziende con il quale siano intercorsi rapporti di lavoro subordinato, fatta eccezione per chi inizia un'attività dopo la pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio professioni regolamentate.
Il reddito imponibile per gli aderenti al regime forfettario viene determinato applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti un determinato coefficiente di redditività, che varia, come evidenziato a seguire, a seconda della tipologia di attività svolta dall'imprenditore.
Dal reddito conseguito vengono dedotti solamente i contributi previdenziali obbligatori versati ad INPS e INAIL, eventualmente ricalcolati con la riduzione del 35% degli stessi prevista per gli aderenti al regime agevolato. Non è infatti previsto portare in detrazione nè in deduzione alcuna spesa o costo, avendo già diritto ad un notevole risparmio in termini di imposte.
Al reddito ottenuto con l'applicazione del coefficiente di redditività si applica poi una percentuale di vantaggio che determina l'entità dell'importo da versare per l'imposta sostituiva prevista dallo stesso regime. L'imposta sostitutiva è applicata al 5% per i primi 5 anni di attività alle nuove imprese mentre per le imprese già costituite da oltre 5 anni viene applicata un'aliquota pari al 15%.
Facciamo un esempio:
Reddito conseguito nell'anno al lordo delle spese: Euro 10.000
Oneri previdenziali ed assicurativi versati: Euro 2500.00
Coefficiente di redditività per un'impresa alimentare: 40%
Il calcolo da effettuare per la determinazione dell'imposta sarà quindi il seguente:
10.000-2.500= 7.500*40% = 3.000 base imponibile
3.000 * 5% (nel caso di nuova attività) = Euro 150,00 di imposta sostitutiva da versare
Il contribuente non deve aver esercitato nei tre anni precedenti l'avvio della nuova attività altre attività artistiche, professionali o d'impresa
la nuova attività non deve costituire in alcun modo una prosecuzione di un'altra precedentemente svolta in qualità di dipendente o lavoratore autonomo
Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI puo' richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli e' stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpI non da' diritto alla contribuzione figurativa, ne' all'Assegno per il nucleo familiare.
Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare all'INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'impresa.
Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui e' riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI e' tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.