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L'imprenditore che intenda assumere personale alle proprie dipendenze deve necessariamente ottemperare agli oneri previsti dalla normativa civilistica, nel caso di specie agli art.2087 del Codice Civile e agli articoli 32 e 38 della nostra Costituzione.
L'impianto normativo civilistico mira quindi a tutelare i lavoratori sia sotto il profilo della salute in quanto il datore di lavoro deve garantire che l'attività lavorativa sia svolta in un luogo di lavoro salubre limitando al minimo il rischio d'insorgenza di malattie professionali e infortuni, sia sotto il profilo psicologico, limitando e tenendo sotto controllo in maniera specifica particolari categorie di soggetti come i lavoratori notturni e prestando particolare attenzione alle esigenze di lavoratori fragili e ipotesi di mobbing e stress lavoro-correlato.
Il D.Lgs. 81/2008 prevede che alcuni soggetti siano chiamati a collaborare all’interno dell’impresa con il datore di lavoro, ossia oltre al lavoratore, devono essere individuati:
- responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP): persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP);
- addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione;
- medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 81/2008, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; - preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (es. capi reparto, capi squadra, capi ufficio, etc.).
E' inoltre un onere del datore di lavoro redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R) al fine di attestare tutte le procedure e i processi produttivi e le relative misure di sicurezza intraprese sui vari fattori di rischio.
Lo Studio Isopo aiuta il datore di lavoro a districarsi nell'articolata materia e collabora con aziende esterne per la stesura dei documenti ufficiali (D.v.r.) oltre che per l'ottemperanza alla formazione obbligatoria, prevista dallo stesso decreto, sia per il datore di lavoro che decida di assumere, in possesso di determinati requisiti, alcune delle funzioni in questione, sia per i dipendenti.
E' doveroso precisare che la mancata ottemperanza alla normativa in oggetto determina una responsabilità civile a carico del datore di lavoro ma anche una responsabilità penale.