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Ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, detto anche “Codice del Terzo Settore”, possono ottenere la qualifica di Enti del Terzo Settore le associazioni e gli enti no profit in genere, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
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Il registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) rappresenta una delle novità più importanti della riforma del Terzo settore poiché la sua istituzione ha come obiettivo innanzitutto il superamento dell’attuale sistema di registrazione degli enti, caratterizzato da una molteplicità di registri la cui gestione è affidata alle Regioni e alle Province autonome.
L’iscrizione al Runts avrà efficacia costitutiva in relazione all’acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore (Ets): detto in altre parole, per diventare Ets sarà necessario iscriversi in tale registro.
Il registro ha inoltre una fondamentale funzione di trasparenza e di certezza del diritto, specie riguardo ai terzi che entrano in rapporto con gli Ets stessi.
L’iscrizione nel Runts dà diritto ad accedere alle agevolazioni (soprattutto di carattere fiscale) previste per il Terzo settore.
COME FUNZIONA E PROCEDURA DI ISCRIZIONE ->Per tutti gli ETS diversi dalle imprese sociali, il D.Lgs. n. 117/2017 chiarisce a quali condizioni le attivita` di interesse generale si considerano di natura non commerciale. Due sembrano essere i criteri che a tal fine rilevano, e cioe` che le attivita` siano svolte:
- a titolo gratuito (per l’utenza);
oppure
- dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici delle amministrazioni pubbliche (italiane e straniere), e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento (es. ticket sanitari).