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Lo studio offre ai suoi clienti assistenza, predisposizione e invio della Dichiarazione dei Redditi annuale, sia per persone fisiche, sia costituiti in forma di Società (di capitali o persone).
Tutti i lavoratori, che siano autonomi o dipendenti, sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali INPS (o cassa di previdenza specifica) e, in alcuni casi, anche assicurativi all'INAIL.
Ogni categoria di lavoratore ha quindi una cassa di riferimento e possiamo distinguere, all'interno dell' AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) prevista per i lavoratori dipendenti del settore privato, autonomi e para-subordinati, diverse tipologie di gestione destinataria:
Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD)
Gestioni speciali degli autonomi, che si suddividono ulteriormente in:
Artigiani
Commercianti
Coltivatori Diretti
Gestione Separata, alla quale si iscrivono i lavoratori autonomi sprovvisti di una propria cassa professionale dedicata, gli agenti e rappresentanti di commercio e i collaboratori para-subordinati (lavoratori occasionali o titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa).
Sono tutelati dall’Inail tutti coloro che, addetti ad attività rischiose, svolgono un lavoro comunque retribuito alle dipendenze di un datore di lavoro, compresi i sovrintendenti ai lavori, i soci di società e cooperative, i medici esposti a Rx, gli apprendisti, i dipendenti che lavorano a computer e registratori di cassa e anche i soggetti appartenenti all'area dirigenziale e gli sportivi professionisti dipendenti.
Lo Studio si occupa della gestione della posizione contributiva sia del datore di lavoro che eventualmente dei suoi dipendenti inquadrando la gestione corretta e provvedendo ad effettuare comunicazioni, dichiarazioni e versamenti periodici relativi a:
Determinazione del contributo previdenziale (INPS o CASSA PROFESSIONALE) e relativo versamento in saldo e in acconto
Determinazione del contributo assicurativo INAIL, ove necessario e relativa Autoliquidazione INAIL e Dichiarazione salari annuale
Predisposizione F24 e relativo versamento conto cliente
Assistenza e rateazione in materia di debiti previdenziali
Lo studio offre ai suoi clienti assistenza, predisposizione e invio della Dichiarazione dei Redditi annuale, sia per persone fisiche, sia costituiti in forma di Società (di capitali o persone).
Sono obbligati a utilizzare il modello Redditi Persone fisiche i contribuenti che:
nell'anno precedente (cioè, quello oggetto di dichiarazione) hanno posseduto redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva, redditi "diversi" non compresi fra quelli dichiarabili con il modello 730, plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate
nell'anno precedente e/o in quello di presentazione della dichiarazione non risultano residenti in Italia
devono presentare anche una delle dichiarazioni: Iva, Irap, Modello 770
devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
La dichiarazione dei redditi può essere presentata:
per via telematica, direttamente dal dichiarante;
per via telematica, tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, tra i quali risultano i Consulenti del Lavoro
consegnando una copia cartacea presso un qualsiasi ufficio postale nei casi previsti.
In caso di presentazione telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e in seguito fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Lo Studio assiste i propri clienti predisponendo il Modello Unico e consigliando il contribuente in ogni fase del processo impositorio.
L'assistenza al cliente e alle necessità individuali permette allo Studio di approcciarsi alla materia in maniera attenta ed accurata permettendo al cliente di sentirsi sicuro e accompagnato in un percorso che è implicitamente e per antonomasia colmo di rischi.
Ricordiamo che la legge non ammette ignoranza e che le sanzioni in materia fiscale e contributiva sono di natura, in primis, civile e amministrativa, ma anche penale.
Oltre alla Dichiarazione dei Redditi lo studio adempie alla Dichiarazione annuale IRAP per le imprese soggette a tale adempimento, predisponendo la dichiarazione, effettuando l'invio e occupandosi delle relative liquidazioni e versamento dell'imposta tramite F24.
Il Decreto istitutivo dell'IRAP è il D.Lgsl. 446/1997 individua come soggetti passivi gli esercenti attività d'impresa e lavoro autonomo, operanti sia in forma individuale che associata, gli enti non commerciali privati nonché le amministrazioni ed enti pubblici, a patto che questi svolgano un'attività in forma organizzata.
Il requisito dell'organizzazione è infatti spesso associato sia all'entità dei mezzi utilizzati nello svolgimento dell'impresa sia, ovviamente, all'impiego di risorse umane per conseguire degli utilizzi dalla stessa attività.
Non sono soggetti passivi IRAP per espressa previsione normativa i soggetti che esercitano un'impresa agricola ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti di cui all'art. 8 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all'art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
Sono, altresì, esclusi dal campo di applicazione dell’IRAP le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 190/2014.
L’IRAP si applica sul “valore della produzione netta” derivante dall’attività esercitata nel territorio della regione o provincia autonoma, calcolato in maniera differenziata in base alla tipologia dei soggetti e delle attività esercitate.
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015 è stata prevista la possibilità di dedurre integralmente dal calcolo della base imponibile l’intero costo sostenuto per i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e degli apprendisti.
L’imposta è determinata applicando al valore della produzione netta un'aliquota ordinaria pari al 3,9% (sono poi previste aliquote diverse per imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, banche ed altri enti e società finanziarie, imprese di assicurazione, amministrazione ed enti pubblici).
Le Regioni e le Province autonome, con propria legge hanno inoltre facoltà di variare le aliquote fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali, differenziandole per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.
Per ogni periodo d’imposta i soggetti passivi IRAP sono tenuti a presentare la dichiarazione di imposta compilando il modello Irap predisposto dall’Agenzia delle entrate.
L’imposta è riscossa tramite autoliquidazione secondo la stessa disciplina applicabile per le imposte sui redditi. Lo Studio affianca il contribuente nel versamento dell'imposta attraverso il modello F24 nella seguente modalità prevista dalla normativa vigente:
versamento acconto (da ripartire in due rate nel corso dell’anno) pressoché commisurato alla totalità dell’imposta dovuta per il periodo precedente o a quella che si presume di pagare per l’anno successivo;
versamento di un saldo da corrispondere nell’anno successivo a quello di riferimento in seguito alla presentazione della dichiarazione IRAP.
Ulteriore servizio che si interseca con quello di tenuta delle scritture contabili è la consulenza in merito all'IVA, così come disciplinata dal D.P.R. 600/73. Lo studio si occupa della tenuta dei registri IVA obbligatori, della determinazione dell'imposta (liquidazione) e del relativo versamento attraverso la predisposizione del modello F24 con cadenza mensile o trimestrale a seconda dell'attività esercitata e del volume d'affari, secondo normativa vigente.
L’IVA colpisce le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ed è applicata in tutti i paesi che fanno parte della UE.
E’ un’imposta indiretta che colpisce i consumi, in vigore da 1973 con il DPR 26 ottobre 1972, n.633.
E’ sempre a carico del consumatore finale, che la paga nel momento in cui acquista un bene o riceve un servizio: infatti, nel prezzo del bene o del servizio è compresa anche l’imposta.
Il valore aggiunto è l’incremento di valore che un’azienda produce sui beni e sui servizi acquistati dall’esterno per effetto della sua attività produttiva; va quindi ad aumentare il valore dei singoli beni e dei servizi acquistati presso altre aziende.
Tutti coloro che effettuano vendite di beni o prestazioni di servizi, svolgendo un’abituale attività imprenditoriale, devono versare la differenza tra l'IVA versata sugli acquisti e l'IVA incassata con le vendite.
Anche chi esercita in modo professionale un lavoro autonomo è considerato un soggetto passivo ai fini dell’Iva.
L'iva si calcola e si versa su base mensile o trimestrale, a seconda della tipologia di attività svolta e del volume d'affari conseguito dall'impresa, superiore o inferiore a determinate soglie.
Nel caso di specie, devono provvedere al versamento mensile le imprese che abbiano conseguito:
un volume d'affari superiore a 400.000 Euro per le imprese che svolgono attività di servizi
un volume d'affari superiore a 700.000 Euro per le imprese che svolgono altre attività
La detrazione è un diritto dell'impresa che consiste nella sottrazione del totale dell’Iva sugli acquisti dal totale dell’Iva sulle vendite effettuate.
L'IVA sugli acquisti è un credito per l'azienda mentre l’IVA sulle vendite rappresenta un debito nei confronti dello Stato.
Il concetto di esigibilità è invece correlato al momento in cui si verifica il fatto che determina il sorgere degli adempimenti ai fini dell’Iva. In altre parole, esiste un legame fra la data in cui si effettuano le operazioni soggette ad Iva e gli obblighi da rispettare.
Per rivalsa, infine, s’intende il contemporaneo obbligo e diritto di un’impresa di aggiungere l’Iva sul prezzo di vendita praticato al cliente.
Lo Studio si occupa, in correlazione alla tenuta delle scritture contabili sia per il regime in contabilità ordinaria sia per quello in semplificata, di:
Tenuta del registro IVA acquisti e vendite
Tenuta del registro Corrispettivi
Determinazione dell'imposta dovuta (liquidazione)
Invio delle liquidazioni (comunicazioni) periodiche (mensili o trimestrali) all'Amministrazione finanziaria
Calcolo dell'acconto a scelta del cliente con metodo storico, previsionale o analitico
Dichiarazione IVA annuale
Predisposizione del versamento tramite F24
Oltre alla regola tenuta e conservazione delle scritture e al relativo versamento dell'IVA derivante dalle vendite e dagli acquisti lo Studio si occupa di determinare e predisporre le liquidazioni di altre imposte, soggette o meno a ritenuta d'acconto, per il quale sia previsto il versamento nei termini, solitamente entro il 16 del mese successivo all'operazione.
Pensiamo, ad esempio, alle ritenute d'acconto operate sulle parcelle dei professionisti oppure alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente.
Lo Studio avvisa i propri clienti delle scadenze in arrivo, con un anticipo di almeno 20 giorni rispetto all'effettiva data di versamento e si preoccupa di tenere aggiornati i suoi clienti su scadenze e novità fiscali con cadenza mensile, predisponendo una Newsletter per la clientela e un calendario sempre aggiornati.