RUNTS
Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
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Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
Il Runts è istituito a livello nazionale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ma la gestione dello stesso avviene principalmente su base territoriale. All’ufficio statale del Runts si affiancheranno infatti gli uffici regionali e provinciali (per le province autonome di Trento e Bolzano).
Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha il compito di vigilare sul sistema di registrazione degli enti del Terzo settore, assicurando omogeneità ed uniformità nell’applicazione delle regole di accesso e permanenza nel registro.
L’iscrizione deve osservare la seguente procedura, disciplinata in dettaglio dal Decreto ministeriale 106 del 2020:
la domanda di iscrizione nel Runts è presentata – contestualmente al deposito di atto costitutivo, statuto e degli altri documenti e informazioni richieste dal decreto menzionato – dal rappresentante legale dell’ente o della sua rete associativa presso l’ufficio competente ossia:
l’ufficio regionale o provinciale competente;
l’ufficio statale per l’iscrizione nella sezione delle reti associative;
all’atto della registrazione, l’ufficio acquisisce la relativa informazione antimafia quando gli enti superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro;
ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 euro;
dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.
l’ufficio verifica la sussistenza delle condizioni necessarie per l’iscrizione ed entro 60 giorni dalla presentazione della domanda può:
iscrivere l’ente;
rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato;
invitare l’ente a completare o rettificare la domanda oppure integrare la documentazione.
In caso di silenzio da parte dell’ufficio, la domanda si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda o dalle rettifiche/integrazioni richieste dall’ufficio.
Se l’atto costitutivo e lo statuto dell'ente del Terzo settore sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’ufficio, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l’ente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
In caso di diniego all’iscrizione nel registro è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.