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Il regime semplificato è un regime naturale, ci si accede quindi senza bisogno di alcuna comunicazione all'Amministrazione finanziaria, a patto che si supponga di permanere nei limiti previsti dalla normativa in riferimento ai ricavi conseguiti.
Tali limiti sono:
imprenditori o società di persone che si occupano di servizi sono obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria solamente se conseguono ricavi inferiori ai 400.000 Euro
imprenditori o società di persone che si occupano di commercio ed altre attività sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili con modalità ordinaria solamente se conseguono ricavi inferiori ai 700.000 Euro.
Al superamento di detti limiti si subentra in automatico nel regime ordinario. In assenza del superamento di detti limiti invece rimane facoltà dell'imprenditore esercitare l'opzione per aderire al regime ordinario, che rimane una opzione esercitabile sia per comportamento concludente oppure tramite modello IVA nella dichiarazione IVA dell'esercizio in questione.
Regole peculiari sono poi previste per esercenti arti e professioni che sono, invece, soggetti al regime di cassa.
Il reddito d’impresa dei soggetti in contabilità semplificata è determinato dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi (art. 85 T.U.I.R.) percepiti nel periodo d’imposta e l’ammontare delle spese sostenute. Trova invece applicazione il principio di competenza per alcuni specifici componenti positivi e negativi previsti dal T.U.I.R.
Il reddito delle imprese cosiddette "minori", perchè rientranti nei requisiti citati, è determinato quale differenza tra ammontare dei ricavi/proventi percepiti nel periodo d’imposta e spese sostenute nello stesso periodo. Pertanto, ricavi/proventi e spese sostenute concorrono alla formazione del reddito d’impresa secondo il criterio di cassa, vale a dire all’atto dell’effettiva percezione.
Il regime di cassa però non è un regime di cassa puro, ma misto. Infatti, essendo lo stesso “improntato alla cassa”, per alcuni componenti di reddito continua ad applicarsi il criterio di competenza. Come precisato dalla circolare in esame, concorrono alla formazione del reddito delle imprese minori secondo il criterio di competenza i seguenti componenti positivi:
− ricavi da assegnazione dei beni ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all’esercizio dell’impresa
− proventi derivanti da immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (“immobili patrimoniali”)
− plusvalenze e sopravvenienze attive
− redditi determinati forfettariamente per le attività di allevamento di animali (oltre il limite previsto dall’articolo 32, comma 2, lettera b, Tuir).
Per aderire al regime forfettario bisogna essere in possesso di determinati requisiti e limiti reddituali più stringenti.
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Come precedentemente accennato, il regime semplificato costituisce un regime naturale, cioè un regime contabile al quale si accede senza dover effettuare specifiche comunicazioni all’Amministrazione finanziaria.
A Norma dell' art. 18, c.8, DPR 600/1973 “Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi.”
Il servizio di tenuta delle scritture in contabilità ordinaria, svolto dal nostro Studio, include:
Registro IVA acquisti, vendite e corrispettivi
Registro dei beni ammortizzabili
Liquidazioni iva periodiche mensili o trimestrali
Predisposizione e invio F24 per versamento IVA e ritenute alla fonte periodiche
Predisposizione e invio della denuncia Intrastat ed esterometro per le operazioni da e per l'estero
Elaborazione della situazione economica attraverso la redazione del Conto Economico